Cos’è la Riflessologia

La Riflessologia, nel suo senso più ampio, è una tecnica che utilizza la correlazione fra determinate zone della superficie corporea e i vari organi e apparati del corpo: in particolare sulle estremità – piede, mano, viso, orecchio, occhio, … – si riscontrano aree di rappresentazione di organi e apparati (zone riflesse) in cui si riflettono cambiamenti e disarmonie e il massaggio della zona riflessa agisce a distanza sull’organo corrispondente.

La Riflessologia fa parte delle Discipline Bio-Naturali (DBN), fondata sulla visione olistica per cui l’intero è molto più che la somma delle singole parti, e tiene conto dell’ interezza psicofisica ed energetica dell’uomo: quando si esegue un massaggio di Riflessologia non ci si ferma all’organo o all’apparato che presenta disturbi, ma si tiene conto di tutte le componenti della persona.

La Riflessologia è una delle discipline bio-naturali più versatili e adattabili, con numerose aree di applicazione e molteplici modalità pratiche di esecuzione; offre perciò ricchezza e versatilità al massaggio, permettendo al Riflessologo di modulare il suo intervento in base alle necessità e alla situazione del cliente.

La Riflessologia Podalica (o Plantare), praticata sul piede, è la tecnica sicuramente più conosciuta in Occidente ed ha radici antiche: si trovano reperti nelle piramidi e in testi e dipinti della tradizione orientale. Nella sua forma attuale, la tecnica è stata ripresa e codificata tra l’800 e il 900 da vari medici, ma sono tutti concordi nel ritenere che il padre della moderna riflessologia sia un otorinolaringoiatra americano, W. Fitzgerald.
Gli effetti della Riflessologia sono molteplici: prima di tutto il massaggio di Riflessologia è rilassante, induce benessere, ha un buon effetto antalgico, ripristina l’equilibrio energetico della persona.
Dal punto di vista fisico agisce normalizzando le funzioni dell’organismo grazie ad una azione depurativa e disintossicante, alla regolazione fisiologica dei processi metabolici, al miglioramento delle capacità di difesa.

Da tutto ciò consegue che è un’ottima tecnica per il benessere, considerando che non sono solo gli effetti dal punto di vista fisiologico a renderla una tecnica efficace: come tutte le tecniche olistiche, non tende al controllo del sintomo e non agisce solo su una parte del corpo, ma sulla globalità dell’individuo.
“Provoca una manifestazione positiva delle attività nervose e vitali, mettendo in moto quegli stessi meccanismi della vita che hanno condizionato la comparsa della malattia, … , chiama tutta l’individualità a correggere uno squilibrio da essa stessa generato”

(D.Piazza, A.Maglio – Corso base di riflessologia del piede e della mano).

Il Riflessologo

Il Riflessologo è un professionista del benessere.

Il termine benessere, utilizzato nel tempo con significati differenti, compare nella definizione di salute formulata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1946-1948 nel suo atto costitutivo:
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”.

Successivamente nella Conferenza Internazionale sulle Cure Primarie di Alma Ata (Declaration of Alma Ata, 1978), poi nella Carta di Ottawa del 1986 (WHO, 1986), sono stati introdotti rispettivamente i concetti di salute come diritto umano fondamentale e di promozione della salute come “processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla”.

E’ qui che si colloca la figura del Riflessologo, nella promozione della salute: non fa diagnosi, non da terapie farmacologiche, e il suo operato è senza finalità terapeutiche; in un clima di collaborazione con il cliente, semplicemente lo sostiene nel ristabilire le energie fisiche e mentali che concorrono al benessere.

Opera per regolare e rigenerare le risorse vitali dell’individuo (la vis medicatrix naturae di Ippocrate), attivando la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali e sostenendo le attitudini personali.

Non circoscrive il suo intervento alla sola stimolazione delle zone riflesse con tecniche non invasive: in base alle sue competenze professionali, insegna tecniche di auto-trattamento, propone esercizi efficaci al riequilibrio energetico, promuove corretti stili di vita.

La Legislazione Italiana

In Italia non c’è regolamentazione per la Riflessologia (come per altre Discipline Bio-Naturali), non è specificato dalla legge l’iter formativo per la professione, né il programma di studi necessario; non fa parte delle Professioni riconosciute dallo Stato con iscrizione ad un Ordine Professionale o Collegio per l’esercizio della Professione; di conseguenza, i diplomi rilasciati dalle Scuole Italiane non hanno valore legale al fine del riconoscimento della professione di Riflessologo.

E’ comunque possibile operare come Riflessologo: tale liceità è sostenuta da alcuni articoli della Costituzione Italiana e del Codice Civile (che garantiscono, anche se genericamente, il diritto al lavoro di un cittadino italiano) e dalla legge 4/2013.

Costituzione Italiana

  • art. 3     parità di dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge
  • art. 4     diritto del cittadino al lavoro, come diritto di libertà, ossia di scegliere liberamente il proprio mestiere
  • art. 35   tutelandolo in tutte le sue forme ed applicazioni
  • art. 39   tutela della dignità lavorativa in ogni sua forma organizzativa, esecutiva, intellettuale, manuale
    • Ciò vale anche per le associazioni che rappresentano i lavoratori, lasciate libere di autogovernarsi e autodeterminarsi su basi democratiche per tutelare gli interessi degli iscritti
  • art 41   diritto ad una retribuzione appropriata alla quantità e qualità del lavoro prestato nell’ambito del criterio di libertà dell’iniziativa economica privata

Codice Civile

  • art. 2060 Del Lavoro – Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali
  • art 2061 Ordinamento delle Categorie Professionali – L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.
    • Si stabilisce quindi il principio secondo cui solo leggi specifiche possono regolamentare le categorie di lavoratori che svolgono la propria attività nell’ambito di professioni riconosciute. Per categorie di lavoratori diversamente qualificabili non ci sono specifiche di legge.
  • Art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.
    La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

    • L’attività del Riflessologo quindi non è sottoposta all’obbligo di iscrizione in appositi albi od elenchi, non essendo ciò determinato da alcuna legge

Solo una legge specifica può porre dei limiti all’esercizio di una attività lavorativa; in mancanza di tale legge, è possibile esercitarla, purché non vengano violate leggi esistenti in materia: il Riflessologo quindi può esercitare e, come ogni altro lavoratore del resto, non deve sconfinare in nessun modo, nelle modalità e negli strumenti, in attività lavorative proprie di Professioni riconosciute e regolamentate per legge.

Legge 4/2013: Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Il legislatore, a tutela del consumatore e del professionista, si propone di disciplinare le professioni non organizzate, cioè le professioni non regolamentate dalla legge; tali attività possono consistere nella prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

La legge individua un particolare ruolo per le associazioni professionali. Alcuni punti salienti sono:

  • non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva e possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale
    devono essere senza scopo di lucro
  • hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza
  • promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo)
  • vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta

La legge 4/2013 non prevede, per un professionista, l’obbligo di iscrizione ad una Associazione di categoria.

Le figure professionali che fanno riferimento alla legge 4/2013 hanno l’obbligo di ricordare e scrivere in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento esplicito alla legge 4/2013, per la tutela dei clienti e del professionista stesso. Il mancato rispetto di questa disposizione prevede sanzioni pecuniarie, ai sensi del Codice di Consumo, in quanto il professionista diventa ‘responsabile’ di una pratica scorretta.

La legge 4/2013 non ha la finalità di riconoscere giuridicamente una professione, come riportato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: “L’inserimento di un’associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.”  http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professioni-non-organizzate 29/5/2017

Consenso informato

Il Riflessologo deve assicurarsi che non ci siano equivoci sulla prestazione da lui fornita e nel rapporto che si crea con il cliente. Normalmente entrambe le parti firmano il cosiddetto consenso informato, i cui aspetti salienti sono: l’informazione fornita alla persona e la libertà della persona di esprimere volontariamente il proprio consenso.

Il professionista è tenuto a fornire informazioni chiare, veritiere, adeguate ed esaurienti in merito alla procedura adottata e agli eventuali strumenti usati.

Il consenso è autentico solo se è libero, l’atteggiamento dell’operatore deve pertanto escludere l’interesse personale e favorire la libera scelta del cliente: il consenso può essere libero solo se è prevista la possibilità di negarlo.

Il consenso informato viene formulato su un foglio di carta intestata, dove sono riportati: i dati dell’operatore; l’eventuale iscrizione ad una associazione di categoria professionale; il riferimento alla legge 4/2013; il tipo di prestazione fornita e che la prestazione è estranea a quella di professioni riconosciute dalla legge; il codice deontologico di riferimento e che, in particolare, il professionista è strettamente tenuto al segreto professionale (fatti salvi i casi di legge); le condizioni economiche e contrattuali, il modulo per il trattamento dei dati.

Inquadramento fiscale

Il Riflessologo, come ogni altro lavoratore, è soggetto a tassazione.

Date le varie possibilità esistenti in materia di inquadramento fiscale (regime dei minimi, regime forfettario, regimi speciali, etc) si consiglia di rivolgersi ad un esperto del settore tributario.

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